statutodelcorpo


 

 

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENDALI

 

 

Articolo 1

Oggetto

 

Il presente statuto, approvato da tutti i soci fondatori, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni dell’associazione denominata “CNS DIREZIONE PUGLIA"

L’associazione è ad ambito territoriale nazionale.

L’associazione non persegue fini di lucro.

                                                               Articolo2

Finalità

 

L’Associazione ispirandosi ai fini della solidarietà umana si propone di:

 

  1. salvaguardare la natura;
  2. promuovere iniziative di prevenzione per l’ambiente;
  3. addestrare guide turistiche ambientali;
  4. collaborare con enti pubblici e forze dell’ordine, per ciò che riguarda la salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale;
  5. collaborando dando supporto logistico alle amministrazioni ed istituzioni;
  6. creare gruppi di Protezione Civile;

 

l’associazione con l’intendo di agire a favore di tutta la collettività si propone di:

 

  1. svolgere attività culturali;
  2. svolgere attività di sport dilettantistico;
  3. creare gruppi di emergenza sanitaria;
  4. creare convegni e dibattiti di qualsiasi tema;
  5. creare seminari e corsi sull’ambiente e Protezione Civile;

 

 

Articolo 3

obbiettivi primari

 

 

Sono obbiettivi prioritari dell’associazione, la salvaguardia del bene ambientale e la Protezione Civile.

 

 

Articolo 4

Sede

 

La sede dell’associazione è situata nell’area di FOGGIA, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricompresse nell’ambito territoriale italiano.

 

 

 

 

 

Articolo 6

Durata

 

L’associazione è costituita a  tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 7.

 

 

Articolo 7

Recesso

 

Ogni socio dell’associazione può recedervi quando vuole, con provvedimento adottato in assemblea se si tratta di un socio volontario semplice, in consiglio se si tratta di un consigliere associativo oppure di giunta.

Tutte le domande di recesso dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta che a sua volta smisterà al Presidente del Consiglio dell’associazione.

 

 

TITOLO II

COMPETENZE

 

Articolo 8

COMPETENZE DEI CONSIGLIERI DI GIUNTA

 

Il Presidente della Giunta può decidere con propria determina presidenziale di Giunta , di affidare incarichi a consiglieri del consiglio dell’associazione.

È attribuito ai consiglieri di Giunta i seguenti incarichi:

 

  1. Consigliere con delega ai rapporti esterni, alla vigilanza ambientale;
  2. Consigliere con delega al bilancio e alla tesoreria;
  3. Consigliere con delega alle attività di sensibilizzazione;
  4. Consigliere con delega al informatizzazione;
  5. Consigliere con delega alla Segreteria, personale, infrastrutture;
  6. Consigliere con delega al servizio civile, formazione del personale;
  7. Consigliere con delega ai rapporti con i sevizi sociali;
  8. Consigliere con delega alla presentazione dei progetti dell’associazione;

 

il Presidente della Giunta con proprio atto Presidenziale può revocare la carica in qualsiasi momento, quando si viene a verificare un’incompatibilità tra il consigliere di giunta e i soci oppure per meglio dire con l’associazione stessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

 

CAPO I

Organi dell’associazione

 

Articolo 9

Organi

 

Sono Organi dell’associazione, l’assemblea dei soci, il Consiglio, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e i suoi componenti.

 

 

CAPO II

Presidente e Consiglio dell’Associazione

 

Articolo 10

Presidente del Consiglio

 

Il Presidente del Consiglio è l’Organo dirigente del consiglio dell’associazione, egli non è il Presidente dell’ente associativo.

 

Il Presidente del consiglio ha i seguenti compiti:

 

  1. indice il consiglio associativo per discutere punti di interesse collettivo dell’associazione, come bilanci, programmazione attività, acquisto di mezzi, consegne di riconoscimenti associativi, aumenta le cariche statutarie, indice consigli straordinari per discutere punti di interesse speciale.

 

 

Articolo 11

Consiglio Associativo

 

Il consiglio associativo e composto da 13 membri compreso il Presidente e durano in quanto la giunta amministrativa dell’associazione.

Il consiglio viene eletto dai soci con apposite votazioni segrete.

Il consiglio associativo può scegliere di adottare il proprio regolamento, che si compatibile con le regole del presente statuto.

 

 

Articolo 12

Competenze

 

Il Consiglio e preposto al controllo amministrativo dell’ente associativo, ne garantisce una perfetta funzione.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

Il Presidente e la Giunta fornisco periodicamente al consiglio dell’associazione rapporti generali sulle attività svolte oppure da svolgere, presenta tutti gli atti adottati dalla Giunta per essere valutati dal Consiglio.

Il Consiglio dell’associazione è presieduto da un consigliere associativo eletto dai consiglieri per assolvere la carica presidenziale.

 

 

Articolo 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

 

I Consiglieri rappresentano tutti i soci, le associazioni affiliate.

I Consiglieri esercitano la propria funzione gratuitamente, senza percepire alcun compenso, solo per puro spirito associativo.

 

 

Articolo 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

 

Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del consiglio dalla suddetta condizione risolutrice.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto come già spiegato nel precedente articolo 7.

Una volta protocollate non sono più revocabili.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere, non vuol dire, decadenza a socio dell’organizzazione.

In caso di decadenza di 6 consiglieri, l’amministrazione cade automaticamente, quindi, rifare l’elezione dopo 15 giorni dalla decadenza dell’amministrazione.

 

 

Capo III

Il Presidente e la Giunta dell’Associazione

 

 

Articolo 15

Elezione del Presidente della Giunta

 

Nel corso della prima seduta del Consiglio dell’associazione, presieduta da un socio fondatore, il consiglio provvederà all’elezione del Presidente della Giuta, quale amministratore dell’associazione.

Il Presidente dell’associazione è eletto a maggioranza dei consiglieri, con almeno la metà più uno. In caso di parità di voti la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il socio fondatore che a presieduto la prima riunione di Consiglio.

 

 

Articolo 16

Composizione e nomina della Giunta

 

La Giunta è composta da un numero di cinque Consiglieri, ad un numero di 11 tra cui un Vice Presidente.

I Consiglieri sono nominati dal Presidente che li sceglie tra i Consiglieri dell’associazione.

Il Presidente dà comunicazione comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

 

 

 

Articolo 17

Il Presidente

 

Il Presidente è l’organo dirigente dell’organizzazione, ha il potere di:

 

a)      patrocinare qualsiasi manifestazione, previa richiesta scritta;

b)      avere rapporti con gli istituti di credito con noi convenzionati o che abbiano aperto un rapporto con l’associazione;

c)      di cambiare la giunta esecutiva del consiglio di amministrazione, se si dovesse verificare un problema che rovini l’immagine dell’organizzazione;

d)      far diventare esecutive le delibere del  Consiglio;

 

per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme del Codice Civile in materia.

 

 

Articolo 18

Il Vice Presidente

 

Il Vice Presidente è Nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio di funzione, disposta dal comitato disciplinare.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono affidate al Consigliere più anziano d’età in Giunta.

 

 

Articolo 19

La Giunta

 

La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche strategie d’intervento

La Giunta è preposta ai seguenti incarichi:

 

La Giunta è l’organo amministrativo dell’associazione ed è composto da 5 a 11 membri, nominati dal Presidente della Giunta, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

La Giunta è preposta a:

a)      redice i bilanci;

b)      coordinare le attività istituzionali è di servizio;

c)      approva l’entrata di un socio;

d)      organizza, in concomitanza con gli organi preposti seminari convegni e manifestazioni;

e)      delibera atti che non hanno bisogno della visione di consiglio;

 

le cariche sono completamente gratuite.

 

 

Articolo 20

Gratuità è durata del mandato delle cariche Sociali

 

Ogni carica presente nello statuto, si intende a titolo gratuito per puro spirito di volontariato.

Le cariche sociali hanno una durata di quattro anni è sono rieleggibili.

 

 

TITOLO IV

DIREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

 

Articolo 21

Direzione Dell’Organizzazione

 

Il Presidente della Giunta, sotto parere favorevole  dei suoi componenti esecutivi, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal Quale è stato nominato.

Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l’associazione sono stabilite dal presente statuto all’articolo successivo.

Il Presidente può attribuire se vuole la nomina di Direttore al Segretario dell’Associazione.

 

 

Articolo 22

Compiti, doveri  e diritti del Direttore

 

Il Direttore può chiedere al Presidente di affiancare a se, un suo segretario che le sbrighi le faccende della direzione, come:

 

  • appuntamenti, tenuta dei calendari di riunioni, posta ecc.

 

Il Direttore è l’organo dirigente degli uffici dell’associazione, egli non a nessun potere attribuito al Presidente, ma favorisce il buon funzionamento del Personale e del servizio civile compreso tutti i nostri uffici.

 

Il Direttore può essere uno stipendiato a tempo determinato, oppure un volontario.

 

 

Articolo 22

Segretario dell’associazione

 

Il Segretario dell’associazione è nominato dal Presidente della Giunta e scelto tra i soci non eletti in consiglio o in Giunta. Il segretario svolge le funzioni ad esso affidate in materia di volontariato, ovvero:

 

  • alla tenuta dei registri della posta, protocollo, soci, personale
  • al disbrigo della posta;

 

la carica è completamente gratuita.

 

 

Articolo 23

Segretario particolare del Presidente

 

Il Segretario Particolare è colui che accompagna il Presidente nelle sue riunioni, gli fissa appuntamenti e tiene in ordine la segreteria presidenziale. Al  Segretario gli si può attribuire la nomina da portavoce, cioè colui che a contatti esterni sotto nome del Presidente di Giunta.

 

 

 

Articolo 24

Diritti e doveri dei soci

 

I soci hanno diritto a:

 

a)      partecipare alle assemblee;

b)      partecipare alle iniziative;

c)      frequentare le loro sezioni locali;

 

i soci hanno il dovere di:

 

a)      non immischiarsi in compiti istituzionali riservati agli Organi Dirigenti;

b)      a mantenere un comportamento corretto in associazione o in sevizio;

c)      rispettare gli Organi Dirigenti;

d)      di non immischiare politica con il volontariato;

 

 

Articolo 25

Esercizio Finanziario per gli affiliati

 

L’esercizio finanziario dell’associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre, di cui le delegazioni affiliate dovranno trasmettere alla direzione, copie di bilancio preventivo e consuntivo approvato dalla Giunta e dal consiglio, inoltre dovrà trasmettere copie di tutte le fatture e ricevute in proprio possesso.

Le delegazioni hanno obbligo di presentazione di bilancio

 

                       

Articolo 26

Esercizio finanziario della direzione e risorse economiche

 

L’associazione ha autonomia finanziaria, si mantiene da:ù

 

a)      contributi degli aderenti;

b)      contributi di enti pubblici e privati;

c)      contributi della direzione nazionale;

d)      beni e lasciti testamentari;

e)      entrate derivanti le convenzioni;

 

l’esercizio finanziario della direzione si apre il 31 dicembre di ogni anno, la quale trascorsi 60 giorni predispone il bilancio dell’anno trascorso, il quale sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio dell’associazione.

 

 

Articolo 27

L’affidamento della tesoreria

 

La tesoreria viene affidata ad un componente del consiglio, nominato dal Presidente della Giunta, il tesoriere non ha potere di aprire rapporti con istituti di credito, tiene contabilità e registri.

 

 

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

Norme Transitorie

 

 

Articolo 28

Sede provvisoria

 

Fino al reperimento di una sede idonea, la sede dell’associazione può essere collocata presso uno stabile pubblico o privato sia esso di proprietà comunale o meno.

 

 

Articolo 29

Fondo spese

 

Per garantire la gestione del sevizio dell’associazione, ogni partecipate dovrà versare nelle casse, oltre alla quota associativa stabilita dal consiglio, anche un piccolo contributo per le attività iniziali..

 

 

Articolo 30

Comitato Disciplinare

 

È costituito il Comitato disciplinare, che è composto da due membri scelti dalla giunta, il quale avrà l’obbligo di mantenere disciplina e correttezza nella sede organizzativa.

 

 

Articolo 31

Assemblea generale

 

Il Presidente della Giunta e con esso il Presidente del Consiglio, possono convocare asseble generali dei soci per mettere loro al corrente della situazione amministrativa-finanziaria dell’associazione.

Le assemblee hanno il dovere e l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno.

 

 

Articolo 32

Modifiche dello statuto

 

Le modifiche allo statuto sono stabilite dai soci e dal consiglio, con bozza delle nuove regole, sul quale il socio e il consigliere dovrà apporre la propria firma e con la scritta NO se non approva, SI se approva.

 

 

Articolo 33

Norma Finale

 

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le regole del codice civile in materia di associazioni.

 

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