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TITOLO I PRINCIPI FONDAMENDALI Articolo 1 Oggetto Il presente statuto, approvato da tutti i soci fondatori, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni dell’associazione denominata “CNS DIREZIONE PUGLIA" L’associazione è ad ambito territoriale nazionale. L’associazione non persegue fini di lucro. Articolo2 Finalità L’Associazione ispirandosi ai fini della solidarietà umana si propone di:
l’associazione con l’intendo di agire a favore di tutta la collettività si propone di:
Articolo 3 obbiettivi primari Sono obbiettivi prioritari dell’associazione, la salvaguardia del bene ambientale e la Protezione Civile. Articolo 4 Sede La sede dell’associazione è situata nell’area di FOGGIA, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricompresse nell’ambito territoriale italiano. Articolo 6 Durata L’associazione è costituita a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 7. Articolo 7 Recesso Ogni socio dell’associazione può recedervi quando vuole, con provvedimento adottato in assemblea se si tratta di un socio volontario semplice, in consiglio se si tratta di un consigliere associativo oppure di giunta. Tutte le domande di recesso dovranno essere indirizzate al Presidente della Giunta che a sua volta smisterà al Presidente del Consiglio dell’associazione. TITOLO II COMPETENZE Articolo 8 COMPETENZE DEI CONSIGLIERI DI GIUNTA Il Presidente della Giunta può decidere con propria determina presidenziale di Giunta , di affidare incarichi a consiglieri del consiglio dell’associazione. È attribuito ai consiglieri di Giunta i seguenti incarichi:
il Presidente della Giunta con proprio atto Presidenziale può revocare la carica in qualsiasi momento, quando si viene a verificare un’incompatibilità tra il consigliere di giunta e i soci oppure per meglio dire con l’associazione stessa. TITOLO III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE CAPO I Organi dell’associazione Articolo 9 Organi Sono Organi dell’associazione, l’assemblea dei soci, il Consiglio, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e i suoi componenti. CAPO II Presidente e Consiglio dell’Associazione Articolo 10 Presidente del Consiglio Il Presidente del Consiglio è l’Organo dirigente del consiglio dell’associazione, egli non è il Presidente dell’ente associativo. Il Presidente del consiglio ha i seguenti compiti:
Articolo 11 Consiglio Associativo Il consiglio associativo e composto da 13 membri compreso il Presidente e durano in quanto la giunta amministrativa dell’associazione. Il consiglio viene eletto dai soci con apposite votazioni segrete. Il consiglio associativo può scegliere di adottare il proprio regolamento, che si compatibile con le regole del presente statuto. Articolo 12 Competenze Il Consiglio e preposto al controllo amministrativo dell’ente associativo, ne garantisce una perfetta funzione. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi. Il Presidente e la Giunta fornisco periodicamente al consiglio dell’associazione rapporti generali sulle attività svolte oppure da svolgere, presenta tutti gli atti adottati dalla Giunta per essere valutati dal Consiglio. Il Consiglio dell’associazione è presieduto da un consigliere associativo eletto dai consiglieri per assolvere la carica presidenziale. Articolo 13 Diritti e doveri dei Consiglieri I Consiglieri rappresentano tutti i soci, le associazioni affiliate. I Consiglieri esercitano la propria funzione gratuitamente, senza percepire alcun compenso, solo per puro spirito associativo. Articolo 14 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del consiglio dalla suddetta condizione risolutrice. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto come già spiegato nel precedente articolo 7. Una volta protocollate non sono più revocabili. La decadenza e le dimissioni da Consigliere, non vuol dire, decadenza a socio dell’organizzazione. In caso di decadenza di 6 consiglieri, l’amministrazione cade automaticamente, quindi, rifare l’elezione dopo 15 giorni dalla decadenza dell’amministrazione. Capo III Il Presidente e la Giunta dell’Associazione Articolo 15 Elezione del Presidente della Giunta Nel corso della prima seduta del Consiglio dell’associazione, presieduta da un socio fondatore, il consiglio provvederà all’elezione del Presidente della Giuta, quale amministratore dell’associazione. Il Presidente dell’associazione è eletto a maggioranza dei consiglieri, con almeno la metà più uno. In caso di parità di voti la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il socio fondatore che a presieduto la prima riunione di Consiglio. Articolo 16 Composizione e nomina della Giunta La Giunta è composta da un numero di cinque Consiglieri, ad un numero di 11 tra cui un Vice Presidente. I Consiglieri sono nominati dal Presidente che li sceglie tra i Consiglieri dell’associazione. Il Presidente dà comunicazione comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile. Articolo 17 Il Presidente Il Presidente è l’organo dirigente dell’organizzazione, ha il potere di: a) patrocinare qualsiasi manifestazione, previa richiesta scritta; b) avere rapporti con gli istituti di credito con noi convenzionati o che abbiano aperto un rapporto con l’associazione; c) di cambiare la giunta esecutiva del consiglio di amministrazione, se si dovesse verificare un problema che rovini l’immagine dell’organizzazione; d) far diventare esecutive le delibere del Consiglio; per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme del Codice Civile in materia. Articolo 18 Il Vice Presidente Il Vice Presidente è Nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti del Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’esercizio di funzione, disposta dal comitato disciplinare. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono affidate al Consigliere più anziano d’età in Giunta. Articolo 19 La Giunta La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche strategie d’intervento La Giunta è preposta ai seguenti incarichi: La Giunta è l’organo amministrativo dell’associazione ed è composto da 5 a 11 membri, nominati dal Presidente della Giunta, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. La Giunta è preposta a: a) redice i bilanci; b) coordinare le attività istituzionali è di servizio; c) approva l’entrata di un socio; d) organizza, in concomitanza con gli organi preposti seminari convegni e manifestazioni; e) delibera atti che non hanno bisogno della visione di consiglio; le cariche sono completamente gratuite. Articolo 20 Gratuità è durata del mandato delle cariche Sociali Ogni carica presente nello statuto, si intende a titolo gratuito per puro spirito di volontariato. Le cariche sociali hanno una durata di quattro anni è sono rieleggibili. TITOLO IV DIREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE Articolo 21 Direzione Dell’Organizzazione Il Presidente della Giunta, sotto parere favorevole dei suoi componenti esecutivi, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal Quale è stato nominato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l’associazione sono stabilite dal presente statuto all’articolo successivo. Il Presidente può attribuire se vuole la nomina di Direttore al Segretario dell’Associazione. Articolo 22 Compiti, doveri e diritti del Direttore Il Direttore può chiedere al Presidente di affiancare a se, un suo segretario che le sbrighi le faccende della direzione, come:
Il Direttore è l’organo dirigente degli uffici dell’associazione, egli non a nessun potere attribuito al Presidente, ma favorisce il buon funzionamento del Personale e del servizio civile compreso tutti i nostri uffici. Il Direttore può essere uno stipendiato a tempo determinato, oppure un volontario. Articolo 22 Segretario dell’associazione Il Segretario dell’associazione è nominato dal Presidente della Giunta e scelto tra i soci non eletti in consiglio o in Giunta. Il segretario svolge le funzioni ad esso affidate in materia di volontariato, ovvero:
la carica è completamente gratuita. Articolo 23 Segretario particolare del Presidente Il Segretario Particolare è colui che accompagna il Presidente nelle sue riunioni, gli fissa appuntamenti e tiene in ordine la segreteria presidenziale. Al Segretario gli si può attribuire la nomina da portavoce, cioè colui che a contatti esterni sotto nome del Presidente di Giunta. Articolo 24 Diritti e doveri dei soci I soci hanno diritto a: a) partecipare alle assemblee; b) partecipare alle iniziative; c) frequentare le loro sezioni locali; i soci hanno il dovere di: a) non immischiarsi in compiti istituzionali riservati agli Organi Dirigenti; b) a mantenere un comportamento corretto in associazione o in sevizio; c) rispettare gli Organi Dirigenti; d) di non immischiare politica con il volontariato; Articolo 25 Esercizio Finanziario per gli affiliati L’esercizio finanziario dell’associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre, di cui le delegazioni affiliate dovranno trasmettere alla direzione, copie di bilancio preventivo e consuntivo approvato dalla Giunta e dal consiglio, inoltre dovrà trasmettere copie di tutte le fatture e ricevute in proprio possesso. Le delegazioni hanno obbligo di presentazione di bilancio
Articolo 26 Esercizio finanziario della direzione e risorse economiche L’associazione ha autonomia finanziaria, si mantiene da:ù a) contributi degli aderenti; b) contributi di enti pubblici e privati; c) contributi della direzione nazionale; d) beni e lasciti testamentari; e) entrate derivanti le convenzioni; l’esercizio finanziario della direzione si apre il 31 dicembre di ogni anno, la quale trascorsi 60 giorni predispone il bilancio dell’anno trascorso, il quale sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio dell’associazione. Articolo 27 L’affidamento della tesoreria La tesoreria viene affidata ad un componente del consiglio, nominato dal Presidente della Giunta, il tesoriere non ha potere di aprire rapporti con istituti di credito, tiene contabilità e registri. TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI CAPO I Norme Transitorie Articolo 28 Sede provvisoria Fino al reperimento di una sede idonea, la sede dell’associazione può essere collocata presso uno stabile pubblico o privato sia esso di proprietà comunale o meno. Articolo 29 Fondo spese Per garantire la gestione del sevizio dell’associazione, ogni partecipate dovrà versare nelle casse, oltre alla quota associativa stabilita dal consiglio, anche un piccolo contributo per le attività iniziali.. Articolo 30 Comitato Disciplinare È costituito il Comitato disciplinare, che è composto da due membri scelti dalla giunta, il quale avrà l’obbligo di mantenere disciplina e correttezza nella sede organizzativa. Articolo 31 Assemblea generale Il Presidente della Giunta e con esso il Presidente del Consiglio, possono convocare asseble generali dei soci per mettere loro al corrente della situazione amministrativa-finanziaria dell’associazione. Le assemblee hanno il dovere e l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno. Articolo 32 Modifiche dello statuto Le modifiche allo statuto sono stabilite dai soci e dal consiglio, con bozza delle nuove regole, sul quale il socio e il consigliere dovrà apporre la propria firma e con la scritta NO se non approva, SI se approva. Articolo 33 Norma Finale Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le regole del codice civile in materia di associazioni.
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